Comma abrogato dal D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58).

Il comma 34 dell’articolo 1 così recitava:

“34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”

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