Comma abrogato dal D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58).

Il comma 28 dell’articolo 1 così recitava:

“28. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.”

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