Ai sensi del comma 1 dell’art. 40-ter del D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8), gli incentivi previsti dal presente comma, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, secondo le procedure e le modalità di cui ai commi da 954 a 956 dell’art. 1 della presente legge e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

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