Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

“Art. 11. - Domanda di contributo presentata da un solo proprietario o soggetto legittimato

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata ai sensi del comma 2-ter dello stesso art. 6 e cioè da uno dei comproprietari o da uno dei soggetti legittimati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sempre dell’art. 6 del decreto-legge con riferimento ad una unità immobiliare o ad una unità strutturale coincidente con una unità immobiliare, alla stessa deve essere allegata, unitamente alla idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente attesti la quota di proprietà e il nominativo di ciascuno dei proprietari dell’unità strutturale o delle unità immobiliari e di non avere ricevuto alcuna opposizione o diniego da parte di tali soggetti.”

Dalla redazione