Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

Art. 8. - Modifiche all’ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018

1. All’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Qualora all’esito delle verifiche di cui al presente articolo risulti l’incompletezza o l’irregolarità della RCR o della documentazione allegata, gli uffici speciali provvedono alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda e della documentazione ad essa allegata fissando allo scopo il termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine gli uffici speciali procedono a notificare la comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni gli uffici speciali trasmettono al vice commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le comunicazioni di cui al comma 6 sospendono i termini di cui al comma 1.”."

Dalla redazione