Articolo modificato dall’art. 2, comma 5, dell’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46.

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46, la modifica non si applicava alle pratiche di ricostruzione di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 per le quali la comunicazione di avvio dei lavori o la domanda di contributo erano state presentate in data anteriore al 12/01/2018.

In seguito articolo modificato dall’art. 2, comma 3, dell’Ord. P.C.M. 02/08/2019, n. 80.

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, dell’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46 per le domande di contributo per danni lievi riconducibili all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 presentate anteriormente al 12/01/2018 e per le quali non era stata ancora erogata la prima quota di contributo, la richiesta di anticipazione di cui al presente comma, ove non formulata contestualmente alla domanda di contributo, poteva essere presentata dagli interessati entro il 27/01/2018.

Articolo successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 07/09/2021, n. 118.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 07/09/2021, n. 118 la disposizione si applica con modalità e tempistiche individuate con decreto del commissario straordinario.

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