N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Paragrafi abrogati dal Regolamento 11/12/2018, n. 1999 a decorrere dal 01/01/2021, così recitavano:

“2. Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri redigono un elenco delle misure e degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli di carattere finanziario, diversi da quelli richiesti dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa.

Gli Stati membri aggiornano tale elenco ogni tre anni. Essi comunicano l’elenco alla Commissione, eventualmente includendolo nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

3. La Commissione valuta se le misure esistenti e proposte figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 2 e i pertinenti strumenti dell’Unione siano efficaci nel sostenere l’attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione può fornire consulenza o raccomandazioni riguardo a specifici regimi nazionali e assicurare il coordinamento con l’Unione e le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione può includere la sua valutazione e le eventuali consulenza e raccomandazioni nella relazione sui piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE.”

Dalla redazione