Articolo abrogato dal D.P.R. 29/12/2000, n. 441, così recitava:

"Art. 30. — Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione:

a) le soprintendenze archeologiche;

b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;

c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici;

d) le soprintendenze archivistiche;

e) gli archivi di Stato.

Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali.

Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti.

Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, può modificare, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi."

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