Articolo sostituito dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955 e in seguito abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998. L’articolo 29 così recitava:

Art. 29 - Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.

2. La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.”

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