Ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 25 del D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225) a decorrere dal 2017 i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di bollo per gli assegni circolari di cui al presente articolo, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l’esercizio dell’opzione.

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