Articolo abrogato dal D.L. 12/07/2004, n. 168 (L. 30/07/2004, n. 191):

Art. 15 - Carte di credito e buoni di acquisto

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute

Modo di pagamento

Note

 

Fisse

Proporzionali

 

 

1. Abrogato

 

 

 

 

2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare

1.000

 

2. Marche o bollo a punzone.

2. Non è dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

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