N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
A decorrere dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2006) del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono o restano abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151.

L'articolo 81 così recitava: " 1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a)."

Dalla redazione