A decorrere dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2006) del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono o restano abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151.

L'articolo 4 così recitava: "1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.

2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.

3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.

4.(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)."

Dalla redazione