Ai sensi del D.M. 29.1.1992 (G.U. 8-2-1992, n. 32), il presente allegato è integrato come segue:

«a) quando le acque di balneazione sono interessate da immissioni (fiumi, torrenti, fossi, canali, collettori di scarico, ecc.), qualsiasi ne sia l'andamento (continuo o discontinuo), la natura (civile, industriale, agricola, mista) e la portata, è necessario, di norma, provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione; dovranno, in tal caso, essere fissati due punti di campionamento in corrispondenza dei limiti della zona vietata. Ove si accerti che le predette immissioni non determinano condizioni di divieto alla balneazione, dovrà essere fissato un punto di campiona mento in corrispondenza dello sbocco della immissione. Nel caso di condotte sottomarine che scarichino oltre la linea neutra dovranno essere fissati uno o più punti di campionamento nella zona balneare potenzialmente interessata dagli scarichi delle condotte stesse;

b) qualora, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, vengano adottati i criteri di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, detti criteri dovranno essere applicati per tutto il periodo di campionamento e ne dovrà essere data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente almeno un mese prima dell'inizio di detto periodo;

c) nelle delibere regionali di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, le zone non idonee alla balneazione saranno delimitate anche a mezzo coordinate geografiche degli estremi calcolate secondo il Sistema italiano (Roma - Monte Mario).

Verranno segnalati, sempre mediante coordinate geografiche degli estremi e relativa lunghezza, i tratti di costa per i quali durante la stagione balneare dovesse rendersi necessaria la chiusura temporanea, e ciò contestualmente alla comunicazione ai sindaci per i provvedimenti di competenza. Con le stesse modalità saranno segnalati i provvedimenti di cessazione del divieto di balneazione. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate, esclusivamente tramite la rete telematica esistente, al Sistema informativo sanitario centrale. I dati da comunicare sono quelli riportati nell'allegato modello (allegato A) e per la loro trasmissione si utilizzerà l'apposita funzione attivabile dal menu del SIS - G;

a) le ordinanze dei sindaci di divieto di balneazione, o di riapertura dei tratti di costa temporaneamente vietati, dovranno essere comunicate tempestivamente al Ministero della sanità, al Ministero dell'ambiente, alla regione, al presidio multizonale di prevenzione, alla unità sanitaria locale competente per territorio ed alla delegazione di spiaggia.

Dalla redazione