Il testo dell'articolo abrogato così recitava:

1. Il concessionario può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all' Ingegnere capo della Sezione competente per la approvazione.


2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il concessionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall' Ingegnere capo.


3. Avverso le decisioni dell' Ingegnere capo che neghi la approvazione ed ordini l' immediata ripresa dei lavori o neghi l' autorizzazione il concessionario può presentare ricorso gerarchico al Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato il quale, decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l' esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato.

Dalla redazione