Articolo abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 22. - Difesa dalle radiazioni nocive

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.

Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.

Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.”

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