N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dal D.P.R. 30/07/2012, n. 154 e, successivamente, così sostituito dal D.P.R. 17/07/2015, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 126/2015.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 17/07/2015, n. 126 dispone:

“2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.”

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