Articolo abrogato dal D.P.R. del 24/10/2003 n.340. L'articolo 25 così recitava: " Nell'area di pertinenza dell'impianto, tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all'impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.

Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.

La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.

Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 m. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino