Articolo abrogato dal D.P.R. del 24/10/2003 n.340. L'articolo 21 così recitava: " Nell'esercizio dell'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione il titolare dell'autorizzazione deve osservare e far osservare sotto la propria responsabilità, le seguenti norme:

1) le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti non possono essere iniziate se non dopo che:

a) il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti;

b) le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate a mezzo di cunei;

c) l'autoveicolo stesso sia stato collegato elettricamente a terra;

d) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi e delle guarnizioni delle tubazioni flessibili o snodabili da adibire al travaso.

2) Durante le operazioni di travaso, il personale addetto deve rispettare e far rispettare nel modo più assoluto il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal luogo del travaso.

3) Durante le operazioni di travaso e di erogazione, il personale addetto deve sempre tenere a portata di mano uno degli estintori in dotazione all'impianto, in perfetta efficienza e pronto all'uso.

4) Durante le operazioni di erogazione, il personale addetto oltre a rispettare e far rispettare i divieti di cui al n. 2), deve accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire o comunque in sosta nelle vicinanze siano spenti.

5) Negli impianti misti di cui all'art. 27 è vietato procedere alle operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti contemporaneamente al travaso di altri carburanti liquidi.

6) Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere:

a) edotto delle norme di esercizio di cui ai precedenti commi;

b) addestrato alle manovre da compiere per prevenire e ridurre gli incidenti;

c) istruito all'impiego dei mezzi antincendi. È vietato adibire all'esercizio degli impianti minori di 18 anni.

7) Nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposto un tabellone riproducente in modo chiaramente leggibile le norme del presente articolo, oltre allo schema e planimetria dell'impianto. Altri avvisi con la scritta "vietato fumare" devono essere disposti all'ingresso del piazzale e in vicinanza degli apparecchi di distribuzione e del serbatoio.

8) In caso d'incendio o di pericolo, il personale deve immediatamente impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri autoveicoli accedano all'impianto."

Dalla redazione