Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consuntivi e propositivi:

a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale di cui all'articolo 4, nonché con l'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio;

b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985.

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