Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo (già modificato dalla L. 19/05/1997, n. 137) così recitava:

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o più di questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvederà il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;

b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;

c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6;

d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;

e) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione.

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica