Articolo sostituito dalla L. 10/12/1981, n. 741.

Ai sensi dell’art. 32 della L. 11/02/1994, n. 109 il presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 06/03/1994.

In seguito la Sentenza C. Cost. 09/05/1996, n. 152 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della L. 10/12/1981, n. 741, che ha sostituito il presente articolo, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.

Dalla redazione