Ai sensi dell’art. 1, comma 284, della L. 30/12/2020, n. 178 il trattamento di cui al presente comma, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal presente comma, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni.

Ai sensi dell’art. 1, comma 171, della L. 30/12/2023, n. 213 il trattamento di cui al presente comma, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.

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