N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 1, comma 17, del D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133); dall’art. 15, comma 1, del D.L. 14/06/2021, n. 82 (L. 04/08/2021, n. 109) e, successivamente, abrogato dall’art. 41, comma 2, del D. Leg.vo 04/09/2024, n. 138 a decorrere dal 18/10/2024, così recitava:

“Art. 4. - Identificazione degli operatori di servizi essenziali

1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorità competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui all’allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel territorio nazionale. Gli operatori che prestano attività di assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al consumo umano sono individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I criteri per l’identificazione degli operatori di servizi essenziali sono i seguenti:

a) un soggetto fornisce un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali;

b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi informativi;

c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio.

3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell’individuazione degli operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10.

4. Ai fini del comma 1, prima dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un servizio di cui al comma 2, lettera a), sul territorio nazionale e in altro o altri Stati membri dell’Unione europea, le autorità competenti NIS consultano le autorità competenti degli altri Stati membri.

5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali. Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

6. L’elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato e, se del caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalità:

a) le autorità di settore, in relazione ai settori di competenza, propongono all’autorità nazionale competente NIS le variazioni all’elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3;

b) le proposte sono valutate ed eventualmente integrate, d’intesa con le autorità di settore, dall’autorità nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell’elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorità di settore.

7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni, il punto di contatto unico trasmette alla Commissione europea le informazioni necessarie per la valutazione dell’attuazione del presente decreto, in particolare della coerenza dell’approccio in merito all’identificazione degli operatori di servizi essenziali.

8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno:

a) le misure nazionali che consentono l’identificazione degli operatori di servizi essenziali;

b) l’elenco dei servizi di cui al comma 2;

c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati per ciascun settore di cui all’allegato II ed un’indicazione della loro importanza in relazione a tale settore;

d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello di fornitura con riferimento al numero di utenti che dipendono da tale servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), o all’importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f).”

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