Articolo modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 14/06/2021, n. 82 (L. 04/08/2021, n. 109) e, successivamente, abrogato dall’art. 41, comma 2, del D. Leg.vo 04/09/2024, n. 138 a decorrere dal 18/10/2024, così recitava:

“Art. 5. - Effetti negativi rilevanti

1. Ai fini della determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), l’autorità nazionale competente NIS e le autorità di settore considerano i seguenti fattori intersettoriali:

a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal soggetto interessato;

b) la dipendenza di altri settori di cui all’allegato II dal servizio fornito da tale soggetto;

c) l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali o sulla pubblica sicurezza;

d) la quota di mercato di detto soggetto;

e) la diffusione geografica relativamente all’area che potrebbe essere interessata da un incidente;

f) l’importanza del soggetto per il mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.

2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di un incidente sono altresì considerati, ove opportuno, fattori settoriali.”

Dalla redazione