N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Allegato modificato dall’art. 15, comma 1, del D.L. 14/06/2021, n. 82 (L. 04/08/2021, n. 109) e, successivamente, abrogato dall’art. 41, comma 2, del D. Leg.vo 04/09/2024, n. 138 a decorrere dal 18/10/2024, così recitava:

“ALLEGATO I - (di cui all’art. 8) - REQUISITI E COMPITI DEI GRUPPI DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA INFORMATICA IN CASO DI INCIDENTE (CSIRT)

I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente e chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma 2. Essi includono quanto segue:

1. Requisiti per il CSIRT

a) Il CSIRT garantisce un alto livello di disponibilità dei propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato e di contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro base di utenti e ai partner con cui collaborano.

b) I locali del CSIRT e i sistemi informativi di supporto sono ubicati in siti sicuri.

c) Continuità operativa:

i. il CSIRT è dotato di un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste in modo da facilitare i passaggi;

ii. il CSIRT dispone di personale sufficiente per garantirne l’operatività 24 ore su 24;

iii. il CSIRT opera in base a un’infrastruttura di cui è garantita la continuità. A tal fine è necessario che siano disponibili sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup.

d) Il CSIRT ha la possibilità, se lo desidera, di partecipare a reti di cooperazione internazionale;

d-bis) il CSIRT Italia conforma i propri servizi e la propria attività alle migliori pratiche internazionalmente riconosciute in materia di prevenzione, gestione e risposta rispetto a eventi di natura cibernetica.

2. Compiti del CSIRT

a) I compiti del CSIRT comprendono almeno:

i. monitoraggio degli incidenti a livello nazionale;

ii. emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti;

iii. intervento in caso di incidente;

iv. analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonché sensibilizzazione situazionale;

v. partecipazione alla rete dei CSIRT;

b) il CSIRT stabilisce relazioni di cooperazione con il settore privato;

c) per facilitare la cooperazione, il CSIRT promuove l’adozione e l’uso di prassi comuni o standardizzate, secondo le migliori pratiche internazionalmente riconosciute, nei seguenti settori:

i. procedure di trattamento degli incidenti e dei rischi;

ii. sistemi di classificazione degli incidenti, dei rischi e delle informazioni.”

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