N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Aliquota rideterminata nella misura del 70,14 per cento per l'anno 2020 dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10/12/2021.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 10/12/2021, la presente aliquota va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui al presente comma, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l’anno 2018.

L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, inizialmente fissata nella misura del 25,7 per cento, è stata rideterminata:

- nella misura del 38,55 per cento per l'anno 2001 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 17/05/2001;

- nella misura del 37,39 per cento per l'anno 2002 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 07/05/2004;

- nella misura del 38,69 per cento per l'anno 2003 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 07/05/2004;

- nella misura del 40,31 per cento per l'anno 2004 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 27/09/2006;

- nella misura del 44,28 per cento per l'anno 2005 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16/02/2007;

- nella misura del 43,58 per cento per l'anno 2006 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 07/12/2007;

- nella misura del 46,10 per cento per l'anno 2007 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 17/10/2008;

- nella misura del 44,72 per cento per l'anno 2008 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 30/09/2009;

- nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 21/10/2010;

- nella misura del 49,21 per cento per l'anno 2010 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/2011;

- nella misura del 52,89 per cento per l'anno 2011 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 18/01/2013;

- nella misura del 49,79 per cento per l'anno 2012 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 21/10/2013;

- nella misura del 50,15 per cento per l'anno 2013 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 04/01/2016.

- nella misura del 58,57 per cento per l'anno 2014 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 09/06/2016.

- nella misura del 61,69 per cento per l'anno 2015 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 19/07/2017.

- nella misura del 64,61 per cento per l'anno 2016 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 17/01/2018.

- nella misura del 63,60 per cento per l'anno 2017 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 24/12/2018.

- nella misura del 67,07 per cento per l'anno 2018 dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 03/09/2019.

- nella misura del 64,27 per cento per l'anno 2019 dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 12/02/2021.

Dalla redazione