Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 30/12/2021, n. 234 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01/01/2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al presente decreto legislativo, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alla presente lettera.

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