Comma soppresso dal D. Leg.vo 18/02/2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2000. Il comma 1 dell’articolo 41 così recitava: “1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.”

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