Comma abrogato dall’art. 1, comma 8, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 200, così recitava:

"2. L’Agenzia per l’Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale."

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