Comma sostituito dall'art. 69, comma 1, della L. 21/11/2000, n. 342 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 52, del D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286), così recitava:

“1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:

a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.”

Dalla redazione