N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 07/09/2010, n. 166.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18. - Consiglio dell'ISTAT

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;

c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.”

Dalla redazione