Comma modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 21/10/2020, n. 130 (L. 18/12/2020, n. 173).

La disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti al 22/10/2020 avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile.

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