N28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Allegato abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’allegato VII così recitava:

“Allegato VII - Marcatura da apporre sulle apparecchiature

(v. articolo 13, comma 2)

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando ciò non sia possibile in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio.

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.

4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.

5. L'identificatore di categoria dell'apparecchio assume la forma decisa dalla Commissione europea. Se del caso, l'identificatore include un elemento inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio il cui impiego non è armonizzato nell'Unione europea. Esso ha la stessa altezza delle iniziali "CE".”

Dalla redazione