Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’articolo 19 così recitava:

“Art. 19. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

Dalla redazione