N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’articolo 16 così recitava:

“Art. 16. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1997, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, o dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione, rispettivamente, delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto. Le regole tecniche comuni previste nella direttiva 98\13\CE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 del presente decreto.

2. Sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98\13\CE o alle norme vigenti anteriormente alla data dell'8 aprile 2000, immessi per la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni dalla medesima data.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”

Dalla redazione