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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 12 così recitava:
“Art. 12. - Organismi notificati
1. Il Ministero delle comunicazioni designa gli organismi che rispettano i criteri di cui all'allegato VI annesso al presente decreto per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità previste dall'articolo 11.
2. Gli organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma 1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni, fornendo ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI annesso al presente decreto. Il Ministero delle comunicazioni si pronuncia entro centoventi giorni.
3. Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti di cui all'allegato VI annesso al presente decreto.
4. Le spese relative ai commi 1 e 3 del presente articolo sono a carico dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
5. Il Ministero delle comunicazioni informa la Commissione europea in merito agli organismi notificati di cui al comma 1.
6. Gli organismi notificati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici.
7. Il Ministero delle comunicazioni, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfi più i criteri indicati nell'allegato VI annesso al presente decreto ovvero non espleti correttamente i propri compiti, adotta un provvedimento motivato di sospensione e successivamente di revoca se il soggetto interessato non ottemperi alle indicazioni.
8. I provvedimenti di cui al comma 7 sono notificati alla Commissione europea.
9. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi notificati e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla stessa Commissione.”
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