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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 11 così recitava:
“Art. 11. - Procedure di valutazione della conformità
1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.
2. A scelta del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nella legge 18 ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, qualora l'apparato rientri nell'ambito di applicazione di tali provvedimenti ovvero in alternativa secondo le procedure indicate nel presente articolo.
3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e spaziali nonché le componenti di ricezione delle apparecchiature radio, sono sottoposte alle procedure di valutazione della conformità descritte negli allegati II, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.
4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.
5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi da 2 a 5 sono redatti in lingua italiana o, se del caso, in una lingua ammessa dall'organismo notificato coinvolto.”
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