N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8. - Libera circolazione degli apparecchi

1. Non è vietata, limitata o impedita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la conformità alle disposizioni del presente decreto. Ciò non pregiudica l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 9, comma 8.

2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali e manifestazioni analoghe è ammessa l'esposizione di un apparecchio che non rispetti le disposizioni del presente decreto, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed indichi che l'apparecchio non può essere commercializzato o messo in servizio finché non sia reso conforme alle predette disposizioni.

3. Nel caso che l'apparecchio sia disciplinato per aspetti diversi da quelli del presente decreto da altre direttive comunitarie e norme nazionali di recepimento, concernenti l'apposizione della marcatura CE, ciò fa presumere che l'apparecchio soddisfi anche alle disposizione di tali altre direttive e norme nazionali. Nel caso in cui una o più delle suddette direttive e norme nazionali lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che l'apparecchio soddisfa esclusivamente le disposizioni delle direttive e norme nazionali applicate dal fabbricante. In questo caso i riferimenti alle direttive e alle norme nazionali applicate devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni che accompagnano tali prodotti.”

Dalla redazione