Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Immissione sul mercato

1. Il fabbricante o il suo mandatario sono tenuti ad immettere sul mercato gli apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti essenziali di cui all'articolo 3 nonché le altre disposizioni pertinenti del presente decreto.

2. Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data di cui all'articolo 3, comma 4, possono continuare ad essere distribuiti per il periodo di tempo fissato dal Ministero delle comunicazioni, conformemente alle decisioni della Commissione europea.

3. Il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio è tenuto a fornire all'utente le informazioni sull'uso a cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni devono essere apposte sull'imballaggio e essere riportate nelle istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e devono avvertire l'utente, attraverso le marcature sull'apparato, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni devono essere sufficienti ad individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile.

4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento alle bande di frequenze, alla spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui all'articolo 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea o alla persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni motivati e ne informa la Commissione europea.”

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