N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 27/12/2019, n. 160.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5. - Ufficio del direttore tecnico

1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo è costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato: «ufficio», per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.

2. L'ufficio è organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione è ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello è costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.

4. Il contingente di personale di ciascun ufficio è costituito da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio può avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione.

5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.”

Dalla redazione