N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Titolo abrogato dall’art 7, comma 1, del D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127, così recitava:

"Titolo III - Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Capo I - Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici

Art. 85. - Istituzione dei ruoli

1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche:

a) ruolo degli operatori;

b) ruolo degli assistenti;

c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;

e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;

f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

Capo II - Ruolo degli operatori

Art. 86. - Articolazione del ruolo degli operatori

1. Il ruolo degli operatori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) operatore;

b) operatore tecnico;

c) operatore professionale;

d) operatore esperto.

2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende più attività fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attività si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

 

Art. 87. - Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione.

 

Art. 88. - Accesso al ruolo degli operatori

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

2-bis. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l’impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

 

Art. 89. - Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Capo III - Ruolo degli assistenti

Art. 90. - Articolazione del ruolo degli assistenti

1. Il ruolo degli assistenti è articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) assistente;

b) assistente capo.

2. In. relazione alla diversità delle mansioni previste, le qualifiche di assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di assistente amministrativo-contabile, assistente amministrativo-contabile capo, assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Art. 91. - Mansioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti

1. ll personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e assistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore; svolge anche attività di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

 

Art. 92. - Immissione nel ruolo degli assistenti

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

 

Art. 93. - Promozione ad assistente capo

1. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 94. - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

Capo IV - Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

Art. 95. - Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice collaboratore amministrativo-contabile;

b) collaboratore amministrativo-contabile;

c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;

d) sostituto direttore amministrativo-contabile;

e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.

 

Art. 96. - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.

2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

 

Art. 97. - Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

Art. 98. - Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.

 

Art. 99. - Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

Art. 100. - Promozione a collaboratore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 101. - Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 102. - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti

1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto, dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

Art. 103. - Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

Art. 104. - Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 105. - Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto già specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

Capo V - Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-infomatici

Art. 106. - Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice collaboratore tecnico-informatico;

b) collaboratore tecnico-informatico;

c) collaboratore tecnico-informatico esperto;

d) sostituto direttore tecnico-informatico;

e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.

 

Art. 107. - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.

2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

 

Art. 108. - Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

Art. 109. - Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.

 

Art. 110. - Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

Art. 111. - Promozione a collaboratore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 112. - Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 113. - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti

1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

Art. 114. - Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

Art. 115. - Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 116. - Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

Capo VI - Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

Art. 117. - Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore;

b) funzionario amministrativo-contabile direttore;

c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.

 

Art. 118. - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilità organizzative; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attività di studio e di ricerca, attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attività di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attività dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

 

Art. 119. - Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.

 

Art. 120. - Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vicedirettori in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile vicedirettore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari amministrativo-contabili vicedirettori alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

Art. 121. - Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili vicedirettori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 122. - Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

Art. 123. - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti

1. Ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

Capo VII - Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

Art. 124. - Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) funzionario tecnico-informatico vice direttore;

b) funzionario tecnico-informatico direttore;

c) funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.

 

Art. 125. - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, attività di elevata responsabilità in materie tecniche e informatiche; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalità inferiori; svolge attività di ricerca, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi generali, esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolge attività di stadio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è ripartita la struttura presso la quale è assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di procedure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attività di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

 

Art. 126. - Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5, Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.

 

Art. 127. - Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

Art. 128. - Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari vice direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

Art. 129. - Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari tecnico-informatici direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

Art. 130. - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti

1. Ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

Capo VIII - Procedimento negoziale

Art. 131. - Norma di rinvio

1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative."

Dalla redazione