Comma modificato dall'art. 1, comma 6, del D. Leg.vo 08/11/2006, n. 284; dall'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17); dall'art. 2, comma 30-quinquies, del D. Leg.vo 16/01/2008, n. 4 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 8, del D. Leg.vo 23/12/2022, n. 213, così recitava:

“2. Il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro della transizione ecologica che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle attività produttive.”

Dalla redazione