N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 3, comma 3-quater del D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19) e, sucessivamente, abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12), così recitava:

"Art. 15. - Libro Unico del Lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Dalla redazione