Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 15/05/2017, n. 69.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Leg.vo 69/2017 le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell’articolo 25-bis i trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2018 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

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