Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 200, così recitava:

"Art. 3. - Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva

1. Gli accordi di esclusiva di cui all’articolo 1, comma 9, lettera a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi è ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilità di riesame ai sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9."

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