Articolo abrogato dal D. Leg.vo 14/07/2020, n. 73.

L’articolo 17 così recitava:

“Art. 17 - Monitoraggio dell'attuazione

1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:

a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica;

b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;

c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020;

c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:

a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica;

b) statistiche relative alla capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;

c) statistiche relative alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica;

d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione.

4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte sulla base dell'allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei documenti operativi predisposti dalla Commissione europea. La relazione di cui al comma 3 è redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011.”

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