Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - Modalità di smaltimento dei rifiuti di origine industriale - 1. Per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese possono, con priorità:

a) procedere nell’ambito dell’impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.

2. Le imprese possono inoltre:

a) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

b) conferire nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall’articolo 7;

c) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalità previste dall’articolo 9-bis, ai fini del loro smaltimento all’estero.”

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