N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3 - Catasto e osservatorio dei rifiuti - 1. É istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale, assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

2. Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni definisce con proprio decreto le modalità di rilevazione, per l’organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell’informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell’azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il ministro dell’ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

5. L’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (a) è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del quarto comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonché di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi con pubblicazione di elenchi, prospetti sintesi, relazioni.

7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

8. É abrogato il quarto comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.”

Dalla redazione