N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2 - Materie prime secondarie - 1. Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili eventualmente previ idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

2. Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell’ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.

3. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

4. L’esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse all’utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché allo stoccaggio, trasporto e trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Spetta al ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.

6. La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo dell’utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall’ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

7. Il ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il ministro dell’ambiente, può promuovere l’istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio. Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere camerali.”

Dalla redazione